Neri per caso.
L’appropriazione culturale "cabriolet" ai tempi dell’Odissea di Nolan.
«Lo spirito dell’uomo vive grazie a tre cose: vedere ciò che ha voglia di vedere, dire ciò che ha voglia di dire, fare ciò che ha voglia di fare. Perciò ora ciascuno risponda della sua persona, sia libero nei suoi atti, nel rispetto delle leggi del suo paese».
(Soundjata Keïta, “Editto di Kurukan Faga”, 1236 d.C.)
Siamo proprio sicuri che il modo migliore per dare dignità e rilevanza al patrimonio culturale africano sia quello di colorare i simboli dell’Occidente, da Elena di Troia a Biancaneve? Non sarà piuttosto il caso di dare all’Africa ciò che è - e per sempre resterà - dell’Africa: la prima Dichiarazione dei Diritti Umani al mondo?
È il 1236 d.C. L’Europa è dilaniata tra il potere della Chiesa Universale, impegnata nella Riconquista della Spagna e nella difesa della Terra Santa, e il Sacro Romano Impero di Federico II di Svevia, al massimo del suo splendore. In Francia, Papa Innocenzo III ha appena sterminato i Catari mentre in Inghilterra Giovanni Senzaterra è stato costretto a concedere qualche diritto ai baroni ribelli, promulgando la Magna Charta. Il resto della popolazione coltiva la terra che non possiede: sono mezzadri o servi della gleba e non godono di alcun privilegio se non quello di spezzarsi la schiena fino al tramonto e sperare che Dio ne tenga conto.
Molto più a sud, oltre il Mediterraneo e il deserto del Sahara, in quegli anni prospera un impero di cui la nostra storiografia si guarda bene di parlare. Si dice che il Mansa Sundjata Keïta, il Re dei Re, protetto da un grande ombrello sormontato dall’effige in oro di un uccello, governasse su un regno di “quattro mesi di viaggio in lunghezza e altrettanti in larghezza”. Era l’ex impero del Ghana e includeva gli attuali Mali, Mauritania, Senegal, Guinea, Niger, Gambia, Costa d’Avorio, Burkina Faso e Guinea Bissau. Era dotato di una efficiente organizzazione amministrativa e militare ed era diventato un importante snodo commerciale tra i popoli nomadi del Sahara e le tribù che vivevano oltre l’equatore. La sua capitale, Koumbi Saleh, era una delle città più grandi del mondo e una delle più popolate. Era suddivisa in cinquantuno quartieri, caratterizzati dagli artigiani o dai mercanti che vi abitavano. C’era il quartiere dei fabbri, quello degli orefici, dei sarti e degli allevatori; è c’era anche quello chiamato “dei bianchi”, nel quale erano state costruite dodici moschee e numerosi pozzi d’acqua dolce per i mercanti musulmani, gli unici dispensati dal prostrarsi ai piedi dell’Imperatore. Quando il Mansa andò in pellegrinaggio alla Mecca, si dice che abbia fatto crollare il valore del dinar egiziano per la grande quantità d’oro che lui e il suo seguito avevano profuso nel mercato del Cairo. Era l’oro del Ghana, che aveva alimentato il commercio di mezzo mondo “civile” e che forniva allora il metallo per le prime monete europee dai tempi degli antichi romani.
In tutto l’Impero di Sundjata Keïta l’istruzione era obbligatoria a partire dall’età di sette anni e proseguiva nelle Università di Djenné o di Timbuctu, che non avevano nulla da invidiare a quelle di Cordoba o di Damasco. Vi si studiava diritto e teologia, astrologia e astronomia, storia, geografia, retorica e logica, accedendo non solo alle fonti delle culture africane ma anche alle scienze greche e ai testi arabi.
All’indomani della vittoria a Kirina contro il Re dei Sosso, Sumanguru Kanté, nel 1235, Sundjata Keïta riunisce e pacifica tutti i regni della regione, dando forma all’Impero del Mali, ma si rende anche conto che per assicurare la convivenza e la prosperità deve dare regole comuni a tutte le popolazioni, che per anni sono state in guerra tra di loro anche per ragioni razziali. Pertanto, il Mansa riunisce a Kurukan Fuka, “la radura di granito”, a circa 90 km dall’attuale Bamako, le dodici tribù Mandinka e quelle dei loro alleati per promulgare le 44 leggi che avrebbero garantito pace e stabilità in tutto l’Impero. E, soprattutto, le necessarie tutele per le minoranze.
L’Editto di Kurukan è la più antica Costituzione del mondo e per secoli è stata tramandata per via orale dai Malinké, gruppo iniziatico di cacciatori, e dai Griot, i cantastorie dell’Africa Occidentale. Negli Anni Sessanta, lo storico maliano Youssouf Tata Cissé la traspose su carta, nella versione che trovate più avanti.
Gli editti non trascurano nessun aspetto della convivenza civile e spaziano dall’organizzazione sociale ai diritti e doveri della persona, dall’esercizio del potere alle regole economiche e del lavoro, dal ruolo delle donne nella società alla famiglia, alla cultura della tolleranza, alla politica nei confronti degli stranieri, alla tutela dell’ambiente e alla gestione dei conflitti. Vale la pena di leggerli tutti: sono regole avanzatissime per l’epoca e di straordinario buonsenso. A partire dall’articolo 5, l’habeas corpus africano:
«Ogni individuo ha diritto alla vita e alla preservazione della sua integrità fisica».
Più avanti troviamo «Mai mettere le mani addosso a una donna» (art. 15), che ci suona così attuale, e subito dopo «Le donne devono essere coinvolte in tutte le nostre decisioni» (art. 16). Ma ci sono anche articoli che, senza saperlo, in Italia abbiamo iniziato ad applicare solo negli ultimi anni, come «Le menzogne che sono durate quarant’anni senza essere smentite, devono essere considerate verità» (art. 17). E altre leggi che invece fatichiamo a rispettare, ad esempio «Non maltrattate gli schiavi, concedete loro un giorno di riposo a settimana e fate in modo che cessino di lavorare a orari ragionevoli» (art. 20).
L’orgoglio africano ha molto da rivendicare; non dovrebbe accontentarsi del color-blind casting[1].
Editto di Kurukan Faga (1236 d.C.)
I. DELL’ORGANIZZAZIONE SOCIALE
Art. 1 - La società del Grande Mandé è suddivisa come segue:
Sedici (16) Ton tadjon o portatori di faretra.
Quattro (4) Mansa si o tribù principesche.
Cinque (5) Mori Kanda o classe di marabout.
Cinque (5) Nyamakala o classe dei mestieri.
Ogni gruppo ha un ruolo e una specifica attività.
Art. 2 - I Nyamakala devono dire la verità ai capi, essere i loro consiglieri e difendere, verbalmente, le regole e l’ordine in tutto l’Impero.
Art. 3 – I Mori Kanda (marabout) sono i nostri maestri ed i nostri educatori nell’Islam. Tutti devono rispettarli e tenerli in considerazione.
Art. 4 - La società è suddivisa in classi di età. Alla testa di ciascuna di esse viene eletto un capo. Sono considerati della stessa classe di età le persone (uomini o donne) nate durante un periodo di tre anni consecutivi. I Kangbè (giovani-adulti) devono essere invitati a prendere parte alle decisioni più importanti riguardanti la società.
Art. 5 - Ogni individuo ha diritto alla vita e alla preservazione della sua integrità fisica. Di conseguenza, qualsiasi atto pregiudizievole alla vita altrui è punibile con la pena di morte.
Art. 6 - Per vincere la battaglia della prosperità viene istituito il Könögbèn Wölö (gruppo motivatore) per combattere la pigrizia e l’ozio.
Art. 7 - È stabilito tra i Mandinka il Sanankunya (solidarietà tra i vicini) e il Tanamanyöya (una forma di totemismo). Di conseguenza, nessuna controversia che dovesse insorgere tra i clan dovrebbe degenerare: il rispetto dell’altro è la regola. Tra cognati e cognate, tra nonni e nipoti, la tolleranza è principio di vita.
Art. 8 - La famiglia Keïta è designata famiglia regnante sull’Impero.
Art. 9 - L’educazione dei bambini è responsabilità della società nel suo complesso. La patria potestà appartiene, di conseguenza, a tutta la comunità.
Art. 10 - Diamoci reciprocamente le condoglianze.
Art. 11 - Quando vostra moglie o il vostro bambino fugge, non inseguiteli fino a casa del vicino.
Art. 12 – Poiché il diritto di successione è patrilineare, non dare mai il potere a un figlio quando uno dei suoi padri è ancora in vita. Mai dare potere ad un minorenne solo perché possiede proprietà.
Art. 13 - Non offendere mai i griot, i cantastorie, e tutte le altre etnie.
Art. 14 - Non offendere mai le donne, le nostre madri.
Art. 15 - Mai mettere le mani addosso a una donna, ma segnala i fatti al marito.
Art. 16 - In aggiunta alle loro occupazioni quotidiane, le donne devono essere coinvolte in tutte le nostre decisioni.
Art. 17 - Le menzogne che sono durate quarant’anni senza essere smentite, devono essere considerate verità.
Art. 18 - Rispetta il diritto di primogenitura.
Art. 19 - Ogni uomo ha due parenti acquisiti: i suoceri e la parola data. Vigileremo affinché vengano rispettati.
Art. 20 - Non maltrattate gli schiavi, concedete loro un giorno di riposo a settimana e fate in modo che essi cessino di lavorare a orari ragionevoli. Si è padrone dello schiavo ma non del sacco che egli porta.
Art. 21 - Non fate oggetto delle vostre attenzioni le mogli: del capo, del vicino, del marabout, del guaritore, dell’amico e del compagno.
Art. 22 - La vanità è segno di debolezza, l’umiltà è segno di grandezza.
Art. 23 - Non tradire mai te stesso. Rispetta la parola d’onore.
Art. 24 - Non fare torto agli stranieri.
Art. 25 - L’ambasciatore non rischia nulla sul territorio del Grande Mandé.
Art. 26 - Il toro affidato non deve dirigere la mandria.
Art. 27 – Una giovane può essere data in sposa appena raggiunge la pubertà, senza determinazione d’età. La scelta dei suoi genitori deve essere rispettata indipendentemente dal numero dei pretendenti. Il ragazzo si può sposare a partire dal ventesimo anno d’età.
Art. 28 - La dote è fissata in tre bovini: uno per la ragazza e due per i genitori.
Art. 29 - Il divorzio è consentito per una delle seguenti cause:
- l’impotenza del marito;
- la follia di uno dei coniugi;
- l’incapacità del marito di assumere gli obblighi nati dal matrimonio.
Il divorzio deve essere pronunciato fuori dal villaggio.
Art. 30 - Aiutiamo sempre coloro che si trovano in situazione di bisogno.
Art. 31 - Rispettiamo la parentela, il matrimonio e il vicinato.
Art. 32 - Uccidete il vostro nemico ma non lo umiliate.
Art. 33 - Nelle grandi assemblee, accontentatevi dei vostri legittimi rappresentanti e tolleratevi gli uni con gli altri.
II. DEI BENI E DELLA PROPRIETÀ
Art. 34 - Ci sono cinque modi per acquisire una proprietà:
- l’acquisto;
- la donazione;
- lo scambio;
- il lavoro;
- la successione.
Ogni altra forma non documentata o senza testimoni convincenti sarà considerata dubbia.
Art. 35 - Qualsiasi oggetto trovato e non reclamato diventa proprietà comune dopo quattro anni.
Art. 36 - Il quarto parto di una giovenca affidata diventa di proprietà del custode.
Art. 37 – Il baratto di bestiame viene regolato come segue: un bovino deve essere scambiato con quattro pecore o quattro capre.
Art. 38 - Un uovo su quattro è di proprietà del custode della gallina ovaiola.
Art. 39 - Se non si ha nulla nella borsa o in tasca non viene considerato furto se è per soddisfare la fame.
III. DELLA TUTELA DELLA NATURA
Art. 40 – Fakombe è designato Capo dei Cacciatori. È responsabile della conservazione della foresta e dei suoi abitanti per la felicità di tutti.
Art. 41 - Prima di appiccare il fuoco nella foresta non guardare a terra, alza la testa e bada che le fiamme non vadano verso le cime degli alberi.
Art. 42 - Gli animali domestici devono essere tenuti legati nel periodo della semina e liberati dopo il raccolto. Il cane, il gatto, l’anatra e il pollame non sono sottomessi a tale regola.
IV. DISPOSIZIONI FINALI
Ar. 43 - Balla Fasséké Kouyate è nominato Grande Capo delle Cerimonie e mediatore principale del Manden. Lui è autorizzato a burlarsi di tutte le tribù, soprattutto della Famiglia Reale.
Art. 44 - Tutti coloro che violeranno queste regole saranno puniti. Ognuno è responsabile di vegliare sul loro rispetto su tutto il territorio imperiale.
[1] Il color-blind casting (o casting inclusivo) è la pratica di selezionare attori per ruoli specifici senza considerare l’etnia, il genere o il colore della pelle.







Però!! E aggiungo un secondo piccolo però, non proprio piccolo. La seconda strofa dell’art. 5 contraddice la prima.